Pegno mobiliare non possessorio La nuova garanzia del pegno mobiliare non possessorio presenta rilevanti differenze rispetto al pegno ordinario, disciplinato all’art. 2874 e seguenti del codice civile. In primo luogo, a differenza del pegno ordinario, non comporta lo spossessamento del bene mobile da parte del debitore. Nel pegno non possessorio, viene quindi meno il requisito dello spossessamento del debitore dalla cosa data in pegno che è stabilito nel pegno ordinario, al precipuo fine di assicurare la pubblicità della garanzia nei confronti dei terzi e così disincentivare il debitore dal compiere atti dispositivi della cosa data in pegno, a discapito della garanzia patrimoniale fornita al creditore. Sin da subito, si può dunque osservare come, con l’introduzione di questo istituto, l’imprenditore abbia un grande vantaggio: potrà continuare a utilizzare il bene gravato da pegno. Come rilevato dai primi commentatori, l’assenza dello spossessamento si giustifica per il fatto che i beni mobili gravati dal pegno siano esclusivamente destinati all’esercizio dell’impresa, a garanzia di finanziamenti concessi per l’esercizio dell’impresa. Viene quindi consentito, al debitore, di continuare a possedere e disporre dei beni, alla sola condizione che venga mantenuto il vincolo di destinazione degli stessi, come beni strumentali o materiali, all’esercizio dell’attività imprenditoriale. La ratio è pertanto quella di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese che non dovranno in questo modo ricorrere a terzi garanti (i fideiussori), potendo dare in pegno macchinari, merci, materie prime che rappresentano la vera ricchezza dell’azienda.